Assicurazione auto scaduta? Cosa succede se ho dimenticato di rinnovare la mia polizza Rc Auto? Questo dilemma, almeno una volta nella vita, sarà capitato a tutti noi. Vediamo a quali rischi andiamo incontro e come rimediare. Per far ciò analizziamo il Codice della Strada ed il Codice Civile.
A livello legislativo, rientriamo nel campo di applicazione dell’art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di Responsabilità Civile – del codice della strada, che cita:
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile (continua…).
Dall’articolo 193 del Codice della Strada si evincono immediatamente le penali a cui andiamo incontro nel caso di guida senza assicurazione. Potrà esserci elevata una multa fino a 3.287 euro (comma 2)!
Il comma 3, però, ci offre una forma di “tutela” e proroga dei termini. Infatti, la sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto (dunque massimo applicabile, circa 820 euro!) se e solo se la Responsabilità Civile resta operativa nei 15 giorni successivi alla scadenza. Qui ci viene in aiuto un articolo del Codice Civile, precisamente il 1901, che cita testualmente:
Articolo 1901 del Codice Civile: Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita .
Questo articolo, infatti, impone alle Compagnie di Assicurazioni di tenere “attive” le tutele per i successivi 15 giorni dopo la scadenza.
E’ utile ricordare come oggi sia particolarmente difficile restare senza assicurazione. La nostra Assicurazione, infatti, avrà sicuramente scadenziato la nostra polizza e ci avviserà almeno 30 giorni prima la scadenza naturale del contratto. Da quanto è venuto a cessare il recesso obbligatorio, infatti, sarà molto importante per le Compagnie di Assicurazione avvisare per tempo i propri clienti, onde evitare di perderli in favore della concorrenza.