La Centrale dei Rischi o CR è un sistema informativo centralizzato istituito nel 1994 e gestito dalla Banca d’Italia. All’interno di questo grande database sono contenute le informazioni sull’indebitamento complessivo della clientela delle banche. Attraverso questo sistema, la Banca d’Italia fornisce agli intermediari un’informativa utile alla valutazione del merito di credito della clientela per consentire una sana e prudente gestione del rischio (di credito) e migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari. Il fine ultimo della CR è quello di accrescere la stabilità del sistema creditizio.
Gli intermediari comunicano ogni mese alla Banca d’Italia il totale delle esposizioni creditizie verso i propri clienti, pari o superiori a 30.000 euro e le eventuali sofferenze di qualsiasi importo. Le segnalazioni vengono inviate alla CR entro il 25simo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Gli intermediari obbligati a fornire le proprie informazioni alla Centrale dei Rischi sono:
- Le Banche Italiane e le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie stabilite nel nostro Paese.
- Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB (Testo Unico Bancario), iscritti all’Albo e/o nell’elenco speciali di cui agli art. 64 e 107 del TUB.
Tutti gli intermediari possono interrogare la CR per chiedere informazioni sui vari soggetti (persone fisiche o giuridiche) a condizione che tali richieste siano avanzate per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito.
La CR italiana aderisce Memorandum of Understanding per lo scambio di dati e informazioni tra le varie Centrali dei Rischi europee.
Cosa segnalano gli Istituti di Credito alla Centrale dei Rischi
Vediamo nel dettaglio cosa viene segnalato alla CR da parte degli intermediari obbligati allo scambio di informazioni.
- Somma dell’accordato e somma dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma di importo pari o superiore a € 30.000.
- Valore delle garanzie ricevute complessivamente dall’intermediario (pari o superiori a 30.000 euro).
- Valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari (pari o superiori a 30.000 euro).
- Posizione in sofferenza di un cliente.
- Importo delle operazioni effettuate per conto di terzi (pari o superiori a 30.000 euro).
- Valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione di credito (pari o superiori a 30.000 euro).
- Passaggio a perdita di crediti in sofferenza di qualsiasi importo.
- Valore nominale di crediti non in sofferenza, ceduti a terzi dall’intermediario segnalante (pari o superiori a 30.000 euro).
- Cessione a terzi di crediti in sofferenza di qualsiasi importo.
Accesso ai dati della Centrale dei Rischi
Le persone fisiche e le persone giuridiche (su richiesta di curatore fallimentare, i sindaci e revisori di società ed i soci di Srl o quelli illimitatamente responsabili di altre società) possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati della Centrale dei Rischi. Il servizio, fornito a titolo gratuito, permette di conoscere i dati che le banche e le società finanziarie hanno segnalato sul proprio conto.
Per ottenere tali informazioni è necessario:
- Compilare un modulo e firmarlo (scaricabile da qui o ritirato presso una filiale di Bankitalia).
- Allegare al modulo copia del proprio documento di identità.
La richiesta va inviata ad una delle Filiali della Banca d’Italia per posta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, oppure consegnata brevi mano, anche da un delegato, presso la Banca d’Italia. Bankitalia comunicherà le informazioni tramite PEC o posta ordinaria.