Il Decreto Dignità è immediatamente operativo ed ha effetto da oggi, 14 Luglio 2018. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il testo nella tarda serata di ieri ed il contenuto integrale è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 12 luglio 2018, n°87). Il testo contenente “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” ha decorrenza immediata e contiene misure sui contratti di lavoro a tempo determinato, su delocalizzazioni e sul gioco d’azzardo. Da oggi il contratto a termine sarà più oneroso per le imprese e sarà aumentata l’indennità da riconoscere al lavoratore a tempo indeterminato nel caso di licenziamento illegittimo.
Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese
Vediamo, in sintesi, le principali novità introdotte dal DL:
- Contratti a termine: potranno avere durata massima di 24 mesi (in precedenza 36 mesi), il rinnovo avrà un costo contributivo dello 0,50% crescente, saranno 4 le proroghe ammesse (fino a ieri erano 5), sarà necessario inserire una causale per i contratti a termine superiori a 12 mesi.
- L’indennità per i lavoratori a tempo indeterminato con tutele crescenti (introdotte dal Jobs Act) interessati da un licenziamento “illegittimo” passerà da 6 a 36 mensilità (contro un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità precedentemente previste).
- Multe da 2 a 4 volte il beneficio, con l’aggiunta di interessi fino al 5%, per le aziende che delocalizzano le attività entro i 5 anni dalla fine degli investimenti “agevolati”.
- Sarà vietata la pubblicità per il gioco d’azzardo. La sanzione prevista è pari al 5% del valore della promozione o sponsorizzazione (con un importo minimo di 50.000 euro).
- Abolizione dello split payment per i liberi professionisti.
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 “Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.161 del 13/07/2018”
Nel dettaglio, vediamo gli articoli più interessanti presenti nel testo ufficiale del Decreto Dignità.
Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’ avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinariaattivita’, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
Art. 5 Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attivita’ economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza e’, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attivita’ economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Art. 9 Divieto di pubblicita’ giochi e scommesse
Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’ efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata.
Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Approdo in Parlamento per eventuali modifiche: voucher e nuovi incentivi per il tempo indeterminato
Il decreto legge n. 87 del 12/07/2018, ribattezzato “Decreto Dignità”, entra in vigore immediatamente, ma i suoi effetti sono provvisori e diventeranno definitivi dopo l’approvazione in Parlamento, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso DL, ai sensi degli articoli 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. L’approdo in Parlamento è previsto per il 24 Luglio (si inizia con la Camera dei Deputati) per discutere sulle modifiche da apporre. Gli argomenti “caldi” da trattare riguarderanno i voucher (attualmente abrogati) e introduzione di nuovi incentivi per la stabilizzazione dei contratti a termine.
Testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale: scaricalo da qui.